09/02/2011 ANTINCENDIO |
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" Maniglioni antipanico non marcati CE "
Il 16 febbraio 2011 scade il periodo transitorio di 6 anni previsto dal DM 3 novembre2004 per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico). Ricordiamo quindi alle aziende la loro sostituzione. DECRETO 3 novembre 2004 Art.5 Termini attuativi e disposizioni transitorie I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 (n.d.r.attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle viedi esodo o entro sei anni dalla datain entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispsitivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto dal punto c.3) dell'art.4. Il riferimento al punto c.3) dell'art.4 richiama l'obbligo di annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art.5, comma2,del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37. |