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[attachment:1]C:\fakepath\TU 81-08 - Ed. Dicembre 2013 (1).pdf[/attachment]
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Disponibile il testo coordinato nell'edizione dicembre 2013

Disponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

Novità in questa versione:
- inserita la circolare 41 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- inserita la modifica all'art. 71, comma 11 introdotta dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013);
- inseriti gli interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24/10/2013.

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Nuovo testo unico su ...
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L'argomento che tratteremo oggi riguarda LE IMPRESE FAMILIARI ED I LAVORATORI AUTONOMI secondo le prescrizioni dell' art. 21 TITOLO I del D.lgs 81/2008.




LE IMPRESE FAMILIARI SONO TRATTATE A PARTE NEL D.LGS 81/2008 PER IL TIPO DI RAPPORTO LAVORATIVO CHE SUSSISTE FRA I LAVORATORI DELL'IMPRESA STESSA OVVERO : "LAVORATORI SENZA RAPPORTI DI SUBORDINAZIONE"
IL CAMBIAMENTO NELLA TRATTAZIONE DELLA SICUREZZA E' NETTAMENTE DIVERSA IN QUANTO NON ESISTE DATORE DI LAVORO E SOPRATTUTTO NON ESISTE LAVORATORE SUBORDINATO.
IN ALCUNI CASI IL RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE VA CREATO VIRTUALMENTE ATTRAVERSO UN CONTRATTO TRA LE PARTI CHE ASSEGNA AI LAVORATORI UN RUOLO SPECIFICO AL SOLO FINE DELL' ADEGUAMENTO ALL'81/2008.




L’ARTICOLO 89 DEL D.LGS 81/2008 DEFINISCE IL LAVORATORE AUTONOMO COME:
“LA PERSONA FISICA LA CUI ATTIVITA’ PROFESSIONALE CONTRIBUISCE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE.
IL LAVORATORE AUTONOMO HA, DI CONSEGUENZA, UN NETTO SCONTO SULLE PROCEDURE DA APPLICARE AL FINE DI POTER LAVORARE IN UN CANTIERE E QUESTE PROCEDURE SI RIDUCONO A :
• utilizzare attrezzature di lavoro conformi al Titolo III del TU;
• possedere e utilizzare DPI conformi al Titolo III del TU;
• procurarsi una tessera di riconoscimento corredata di fotografia se ci si trova a lavorare insieme a dipendenti di altre aziende


IN QUESTA FASE DEL NOSTRO CORSO STIAMO ANCORA SPIEGANDO LE FIGURE CHE SI OCCUPANO DELLA SICUREZZA MA PRESTO ENTREREMO NELL’APPLICAZIONE DELLE NORME E VEDREMO COME COMPORTARSI NEI CASI SPECIFICI.

L’ARTICOLO CHE SPIEGA LE FIGURE DI CUI CI STIAMO OCCUPANDO E’ L’ART. 21 DEL D.LGS/81/2008:

Art. 21.
(Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai
lavoratori autonomi)
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che
compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i
soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b)munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di
appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico
hanno facoltà di:
d)beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali.
LE IMPRESE FAMILIARI ...
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L'argomento che tratteremo oggi riguarda GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI secondo le prescrizioni dell' art. 20 TITOLO I del D.lgs 81/2008.
E' UN ARGOMENTO DECISAMENTE INTERESSANTE QUELLO RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI. E CIO' CHE LO RENDE COSI' INTERESSANTE E' IL VEDERE COME, NEGLI ANNI, SIA CAMBIATA LA PROSPETTIVA CON CUI SI E' GUARDATO AL LAVORATORE DIPENDENTE.
IL LAVORATORE, INFATTI, E' PASSATO DA SOGGETTO PASSIVO "DA TUTELARE" A SOGGETTO ATTIVO CHE DEVE CO-PARTECIPARE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA.
LA PRIMA NORMA RIGUARDANTE LA SALUTE DELLA SICUREZZA SI TROVA NELLA NOSTRA COSTITUZIONE:
Art. 32 "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della
collettività (omissis)".
Art. 35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (omissis)".
Art. 38 "I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio (omissis)".
Art. 41 "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (omissis)".
OSSERVANDO QUESTI ARTICOLI, SI CAPISCE COME LO STATO ATTRAVERSO LE NORME AVESSE UNA VISIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE COME DI UN SOGGETTO PASSIVO NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA.
D.Lgs. 626/94 Attuazione di direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori Introduce importanti novità concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, tra cui la figura del “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la “valutazione dei rischi”, l’individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge, l’individuazione delle situazioni di rischio e la predisposizione di un programma di informazione e formazione dei lavoratori.
MA LA VERA SVOLTA NORMATIVA SI HA CON IL D.LGS 81/2008 IN CUI VIENE RICHIESTO AL LAVORATORE DI AVERE UN RUOLO ATTIVO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA:




Art. 20.
(Obblighi dei lavoratori)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 34 dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 59.
(Sanzioni per i lavoratori)
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli
20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20,
comma 3.
GLI OBBLIGHI DEI LA ...
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IL DATORE DI LAVORO PUO’ DELEGARE ALCUNE DEI SUOI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.
NON TUTTE LE AZIENDE SONO, INFATTI, FACILMENTE CONTROLLABILI DA UN’UNICA PERSONA E SPESSO SI RICHIEDE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO LA CUI FINZIONE E’ SOLO QUELLA DI GESTIRE LA SICUREZZA AZIENDALE.
INOLTRE UN DATORE DI LAVORO E’ MOLTO SPESSO IMPEGNATO IN TANTISSIME ALTRE ATTIVITA’ IN AZIENDA CHE LA SICUREZZA POTREBBE PASSARE IN SECONDO PIANO CAUSANDO, IN CASO DI GRAVE INCIDENTE, OLTRE ALLE SANZIONI, RIPORTATE NEL PRECEDENTE TOPIC, ANCHE UN PROCEDIMENTO PENALE.
DI SEGUITO ELENCHIAMO I CASI IN CUI UN DATORE DI LAVORO PUO’ DELEGARE LE SUE FUNZIONI E QUELLE IN CUI NON PUO’ FARLO.

Art. 16.
(Delega di funzioni)
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i
seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui
all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche
funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante
in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la
delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Art. 17.
(Obblighi del datore di lavoro non delegabili)
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo
28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
DELEGA DI FUNZIONI D ...
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Diciamo che se un datore di lavoro non dovesse adeguare la propria azienda, in caso di una visita dell'ispettorato del lavoro (magari a causa di un infortunio), sarebbe una visita poco gradita.
Comunque la paura della sanzione puo' essere un aspetto corretto ma credo che l'aspetto morale dovrebbe prevalere.
Un'azienda sicura, a conti fatti, riesce ad essere un' azienda che ha meno spese.
DATORE DI LAVORO, SA ...
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L'argomento che tratteremo oggi riguarda LE SANZIONI per il Datore di Lavoro secondo le prescrizioni del TITOLO I del D.lgs 81/2008.

Questo argomento è sicuramente uno stimolo per i datori di lavoro ad occuparsi in modo attivo della propria azienda in materia di salute e sicurezza. Le cifre indicate sono importanti a tal punto da preferire sicuramente di adeguare la propria azienda al D.lgs 81/2008 piuttosto che essere multati.

Per modus operandi, ogni lezione che teniamo ai vari soggetti che fanno parte dell' azienda (datori di lavoro, preposti, lavoratori) viene conclusa con la lettura delle sanzioni al fine di sensibilizzare tutti i soggetti ai loro diritti e doveri.



1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi

dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui

all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da

attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui

entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E’ punito con l’ammenda

da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.

4. E’ punito con l’ammenda

da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere

a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli

articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a),

b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione

dell’articolo 26, comma 1, lettera a);

c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione

dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma

1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli

articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima

pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.

e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n),

p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli

29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo

18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18,

comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo

25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di

violazione dell’articolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18,

comma 1, lettera aa).

6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
DATORE DI LAVORO, SA ...
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Le spiego Brevemente come funziona.
La legge di riferimento e':
DM 10-03-98 in riferimento alla "Gestione della lotta incendio"
Nel decreto viene quanto di seguito riportato:


"Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le
necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio
riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui
all'allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i
luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è
tenuto alla redazione del piano di emergenza,
ferma restando l'adozione delle
necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio."


Lei potrebbe non farlo ma dovrebbe comunque attuare un piano per le misure antincendio, anche se non scritto e gestito da Lei in persona.
Di conseguenza resta una Sua scelta redigerlo o meno.
I consulenti di solito consigliano di redigerlo perchè deresponsabilizza il Datore di Lavoro che, come può leggere, e' il soggetto attuatore.


Inoltre non conoscendo la sede non so con certezza se il suo luogo di lavoro ha rischio incendio basso.
Ci sono casi per cui c' e' l 'obbligo di redigere il Piano d'emergenza anche con un numero di dipendenti basso come, ad esempio, i luighi di lavoro dove c'e' l'obbligo di CPI(certicifato di prevenzione incendi).
Datore di lavoro, pr ...
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IL DATORE DI LAVORO, SECONDA PARTE

In questa seconda parte della lezione sul Datore di Lavoro tratteremo di alcuni aspetti molto importanti, spesso sottovalutato oppure poco noti:
- Gli obblighi del datore di lavoro in caso di appalto
- La valutazione dei rischi
- Il datore di lavoro che assume il ruolo di RSPP
- Formazione dei lavoratori
Durante le lezioni che teniamo ai tecnici che si occupano di sicurezza, quindi durante lo svolgimento dei corsi di RSPP oppure durante il CORSO DI COORDINATORE di 120 ore, non facciamo altro che ripetere che un buon consulente deve conoscere quelli che sono i propri obblighi verso la legge ma deve conoscere anche gli obblighi che i committenti ed i datori di lavoro hanno verso il testo unico e la sicurezza in generale.
Ciò non deve far pensare ai datori di lavoro che leggeranno questa sezione: “chiudo tanto pagherò qualcuno che si occuperà di questo” perché le sanzioni PENALI e CIVILI che verranno applicate dalla mancata applicazione dei seguenti articoli non verranno applicate ai consulenti ma, rispettivamente, ai DATORI DI LAVORO O AI COMMITTENTI.
Tuttavia riteniamo che un consulente affidabile debba sopperire alle mancanze che un Datore di Lavoro possa avere in materia di salute e sicurezza anche perché ciò lo renderà maggiormente Affidabile.

CAP1 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 26.
(Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione)
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni
per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora 37 gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro é determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro é determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.


Come potete vedere, nel precedente articolo ci sono tutti i maggiori punti critici che normalmente vengono contestati in un luogo di lavoro dall’ispettorato del lavoro.
Ci sarebbero varie pagine da scrivere tra esperienze personali e “racconti epici” o stravaganti che ci raccontiamo in fase di svolgimento di un corso sulla sicurezza tra cui i racconti degli ispettori del lavoro.
Gli ispettori del lavoro sono delle figure abbastanza demonizzate soprattutto nei cantieri temporanei e mobili. Tuttavia per quanto un ispettore possa essere preciso e puntiglioso nella ricerca della sanzione dall’altra parte ci stanno svariati personaggi, a tutti i livelli, che rendono gli rendono il ruolo piuttosto facile.
Detto ciò vogliamo giusto far notare che in quest’articolo della legge viene citata la RESPONSABILITA’ SOLIDALE tra committente ed appaltatore a tutela dei lavoratori.
In sostanza un vostro cliente(committente) che dovesse appaltare ad un’azienda, insolvente verso i lavoratori, un servizio qualsiasi sarebbe responsabile in solido (cioè dovrebbe procedere al pagamento al posto dell’appaltatore) degli obblighi finanziari verso i lavoratori.
Scriveremo un articolo apposito per spiegare come prevenire tale situazione.

Art. 29.
(Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro 39 significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
4. ………………….
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di
tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28;
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;


Art. 34.
(Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi)
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque
lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di
prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità
produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione,
di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla
pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai
sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto é riconosciuto dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli
specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 é altresì tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui
al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del
decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

I seguenti articoli sono due tra i più importanti articoli del testo unico sulla sicurezza.
Hanno rivoluzionato sostanzialmente la sicurezza sul lavoro grazie alla formazione specifica degli operatori. Questa formazione specifica rappresenta sicuramente un passo avanti ed una specializzazione degli operatori dei vari settori ma può rappresentare un costo alto per le aziende col rischio di perdere tale formazione in caso di licenziamento.



Art. 36.
(Informazione ai lavoratori)
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b)sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c),
anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene
previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 37.
(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti
e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 44
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le
disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede é definita mediante
l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I
contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di
cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro
o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti,
tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in
attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può
essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le
imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12.La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con
gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di
lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 45
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro
di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la
formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza
della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in
quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo é considerato
dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza
tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
DATORE DI LAVORO, se ...
emo
Il Datore di Lavoro
e' sicuramente la figura principale nell'ambito della sicurezza sul lavoro. Lo si capisce nitidamente leggendo il D.lgs.81/2008. Quindi un lavoratore autonomo che intende ampliare l'attività assumendo dei lavoratori o una persona qualsiasi che intende gestire un'impresa o un'azienda dovrebbe sapere bene a cosa va incontro nell'ambito della sicurezza....non sto parlando di cento dipendenti ma già dall'assunzione del primo scattano degli obblighi che vanno a salvaguardare la salute e la sicurezza del luogo di lavoro.

Di seguito riportiamo alcuni degli articoli iniziali del D.lgs. 81/2008 con i quali si definiscono gli obblighi del Datore di Lavoro



CAP1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art 2 comma b del D.lgs 81/2008

datore di lavoro:
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

Art. 14.
(Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)
…....in caso di sospensione per Lavoro irregolare

Comma 10: Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Art. 16
(Delega di funzioni)

Il proprietario di un'azienda, a cui abbiamo fatto formazione, mi ha detto una volta: “ma Berlusconi come faceva a gestire tutti i cantieri di Milano 2? Non credo che prendesse lui le responsabilità”.........ovviamente la risposta al problema c'è ma un Datore di Lavoro di un'azienda Piccola, secondo Voi, Pagherà mai qualcuno (RSPP nominato) per gironzolare nel suo ambiente e dirgli cosa fare?
Alla fine ha seguito il corso di RSPP.......

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i
seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto


Art. 17.
(Obblighi del datore di lavoro non delegabili)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18.
(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a
suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al
medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di
questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il
documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come
previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il
documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la
perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48
ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo
43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o
dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’art. 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di
nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e
informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto
di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
Datore di lavoro, pr ...
emo
Gentile nik82vis,
grazie per i saluti e pre i complimenti.
per quanto riguarda il tuo quesito posso dirti che:

i new jersey In cemento armato, sono lunghe e mediamente alte, in genere vengono utilizzati per cantieri autostradali; spesso svolgono anche la funzione di spartitraffico permanente in strade ad alta velocità.

è lecito l'utilizzo dei new jersey in PVC o PE nei cantieri urbani.
Bisogna cmq considerare le caratteristiche prescritte dal codice della strada che ti elenco di seguito:

BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE TIPO “NEW JERSEY”: realizzata in materiale polietilene stabilizzato ai raggi U.V. stampati con tecnica rotazione in unico pezzo senza giunzioni e saldature, dimensioni cm 100x40x70 di altezza peso a vuoto Kg 5 connessione con giunti M/F incorporati, zavorra lt 29 ad elemento limitata da foro di troppo pieno, tappo di carico Ø 70 e alloggiamento lampada rossa fissa (esclusa) tappo di scarico Ø 50, rifrangente giallo ambo i lati così come richiesto dall’Art. 40
(Art. 21 Cod. Str.)

a presto
allestimento cantier ...
Categoria: Strade e sottovoci
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