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ARGOMENTO: GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI

GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI 11 Anni, 12 Mesi fa #28

L'argomento che tratteremo oggi riguarda GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI secondo le prescrizioni dell' art. 20 TITOLO I del D.lgs 81/2008.
E' UN ARGOMENTO DECISAMENTE INTERESSANTE QUELLO RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI. E CIO' CHE LO RENDE COSI' INTERESSANTE E' IL VEDERE COME, NEGLI ANNI, SIA CAMBIATA LA PROSPETTIVA CON CUI SI E' GUARDATO AL LAVORATORE DIPENDENTE.
IL LAVORATORE, INFATTI, E' PASSATO DA SOGGETTO PASSIVO "DA TUTELARE" A SOGGETTO ATTIVO CHE DEVE CO-PARTECIPARE ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA.
LA PRIMA NORMA RIGUARDANTE LA SALUTE DELLA SICUREZZA SI TROVA NELLA NOSTRA COSTITUZIONE:
Art. 32 "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della
collettività (omissis)".
Art. 35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (omissis)".
Art. 38 "I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio (omissis)".
Art. 41 "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (omissis)".
OSSERVANDO QUESTI ARTICOLI, SI CAPISCE COME LO STATO ATTRAVERSO LE NORME AVESSE UNA VISIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE COME DI UN SOGGETTO PASSIVO NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA.
D.Lgs. 626/94 Attuazione di direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori Introduce importanti novità concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, tra cui la figura del “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento contenente la “valutazione dei rischi”, l’individuazione delle misure di prevenzione necessarie in base alle norme di legge, l’individuazione delle situazioni di rischio e la predisposizione di un programma di informazione e formazione dei lavoratori.
MA LA VERA SVOLTA NORMATIVA SI HA CON IL D.LGS 81/2008 IN CUI VIENE RICHIESTO AL LAVORATORE DI AVERE UN RUOLO ATTIVO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA:




Art. 20.
(Obblighi dei lavoratori)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 34 dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 59.
(Sanzioni per i lavoratori)
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli
20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20,
comma 3.
Ultima modifica: 11 Anni, 12 Mesi fa Da Annalisa Rizzo.
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