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ARGOMENTO: DELEGA DI FUNZIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

DELEGA DI FUNZIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 12 Anni fa #27

IL DATORE DI LAVORO PUO’ DELEGARE ALCUNE DEI SUOI OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.
NON TUTTE LE AZIENDE SONO, INFATTI, FACILMENTE CONTROLLABILI DA UN’UNICA PERSONA E SPESSO SI RICHIEDE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO LA CUI FINZIONE E’ SOLO QUELLA DI GESTIRE LA SICUREZZA AZIENDALE.
INOLTRE UN DATORE DI LAVORO E’ MOLTO SPESSO IMPEGNATO IN TANTISSIME ALTRE ATTIVITA’ IN AZIENDA CHE LA SICUREZZA POTREBBE PASSARE IN SECONDO PIANO CAUSANDO, IN CASO DI GRAVE INCIDENTE, OLTRE ALLE SANZIONI, RIPORTATE NEL PRECEDENTE TOPIC, ANCHE UN PROCEDIMENTO PENALE.
DI SEGUITO ELENCHIAMO I CASI IN CUI UN DATORE DI LAVORO PUO’ DELEGARE LE SUE FUNZIONI E QUELLE IN CUI NON PUO’ FARLO.

Art. 16.
(Delega di funzioni)
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i
seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui
all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche
funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante
in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la
delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Art. 17.
(Obblighi del datore di lavoro non delegabili)
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo
28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
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