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ARGOMENTO: DATORE DI LAVORO, SANZIONI

DATORE DI LAVORO, SANZIONI 12 Anni fa #24

L'argomento che tratteremo oggi riguarda LE SANZIONI per il Datore di Lavoro secondo le prescrizioni del TITOLO I del D.lgs 81/2008.

Questo argomento è sicuramente uno stimolo per i datori di lavoro ad occuparsi in modo attivo della propria azienda in materia di salute e sicurezza. Le cifre indicate sono importanti a tal punto da preferire sicuramente di adeguare la propria azienda al D.lgs 81/2008 piuttosto che essere multati.

Per modus operandi, ogni lezione che teniamo ai vari soggetti che fanno parte dell' azienda (datori di lavoro, preposti, lavoratori) viene conclusa con la lettura delle sanzioni al fine di sensibilizzare tutti i soggetti ai loro diritti e doveri.



1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi

dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui

all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da

attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui

entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E’ punito con l’ammenda

da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.

4. E’ punito con l’ammenda

da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere

a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli

articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a),

b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione

dell’articolo 26, comma 1, lettera a);

c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione

dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma

1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli

articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima

pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.

e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n),

p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli

29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo

18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18,

comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo

25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di

violazione dell’articolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18,

comma 1, lettera aa).

6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Ultima modifica: 12 Anni fa Da Annalisa Rizzo.

Re: DATORE DI LAVORO, SANZIONI 12 Anni fa #25

BUONGIORNO,
PRATICAMENTE SE UN DATORE DI LAVORO NON ADEGUA LA SUA AZIENDA E' NEI GUAI....?

Re: DATORE DI LAVORO, SANZIONI 12 Anni fa #26

Diciamo che se un datore di lavoro non dovesse adeguare la propria azienda, in caso di una visita dell'ispettorato del lavoro (magari a causa di un infortunio), sarebbe una visita poco gradita.
Comunque la paura della sanzione puo' essere un aspetto corretto ma credo che l'aspetto morale dovrebbe prevalere.
Un'azienda sicura, a conti fatti, riesce ad essere un' azienda che ha meno spese.
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