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ARGOMENTO: LE IMPRESE FAMILIARI ED I LAVORATORI AUTONOMI

LE IMPRESE FAMILIARI ED I LAVORATORI AUTONOMI 12 Anni, 1 Mese fa #29

L'argomento che tratteremo oggi riguarda LE IMPRESE FAMILIARI ED I LAVORATORI AUTONOMI secondo le prescrizioni dell' art. 21 TITOLO I del D.lgs 81/2008.


AZIENDAFAMILIARE.jpg


LE IMPRESE FAMILIARI SONO TRATTATE A PARTE NEL D.LGS 81/2008 PER IL TIPO DI RAPPORTO LAVORATIVO CHE SUSSISTE FRA I LAVORATORI DELL'IMPRESA STESSA OVVERO : "LAVORATORI SENZA RAPPORTI DI SUBORDINAZIONE"
IL CAMBIAMENTO NELLA TRATTAZIONE DELLA SICUREZZA E' NETTAMENTE DIVERSA IN QUANTO NON ESISTE DATORE DI LAVORO E SOPRATTUTTO NON ESISTE LAVORATORE SUBORDINATO.
IN ALCUNI CASI IL RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE VA CREATO VIRTUALMENTE ATTRAVERSO UN CONTRATTO TRA LE PARTI CHE ASSEGNA AI LAVORATORI UN RUOLO SPECIFICO AL SOLO FINE DELL' ADEGUAMENTO ALL'81/2008.


LAVORATORE.jpg


L’ARTICOLO 89 DEL D.LGS 81/2008 DEFINISCE IL LAVORATORE AUTONOMO COME:
“LA PERSONA FISICA LA CUI ATTIVITA’ PROFESSIONALE CONTRIBUISCE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE.
IL LAVORATORE AUTONOMO HA, DI CONSEGUENZA, UN NETTO SCONTO SULLE PROCEDURE DA APPLICARE AL FINE DI POTER LAVORARE IN UN CANTIERE E QUESTE PROCEDURE SI RIDUCONO A :
• utilizzare attrezzature di lavoro conformi al Titolo III del TU;
• possedere e utilizzare DPI conformi al Titolo III del TU;
• procurarsi una tessera di riconoscimento corredata di fotografia se ci si trova a lavorare insieme a dipendenti di altre aziende


IN QUESTA FASE DEL NOSTRO CORSO STIAMO ANCORA SPIEGANDO LE FIGURE CHE SI OCCUPANO DELLA SICUREZZA MA PRESTO ENTREREMO NELL’APPLICAZIONE DELLE NORME E VEDREMO COME COMPORTARSI NEI CASI SPECIFICI.

L’ARTICOLO CHE SPIEGA LE FIGURE DI CUI CI STIAMO OCCUPANDO E’ L’ART. 21 DEL D.LGS/81/2008:

Art. 21.
(Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai
lavoratori autonomi)
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che
compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i
soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b)munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di
appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico
hanno facoltà di:
d)beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali.
Ringraziano per il messaggio: Ing_russo84
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