26/07/2011 OMISSIONI NELLA TRASMISSIONE DEL D.U.R.C. |
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" NON SONO PREVISTE SANZIONI PENALI PER LE OMISSIONI NELLA TRASMISSIONE DEL DURC"
Con la sentenza 21780/2011 la Corte Suprema di Cassazione si esprime in merito alle sanzioni irrogabili per omissione della trasmissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Il DURC è un certificato che attesta la regolarità di un' impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonchè in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Esso, ai sensi dello stesso art.90, comma 9- lettera c) , del D.Lgs 81/2008, deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori .
La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che indivuduano fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori). Il DURC rappresenta, dunque, un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti. Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio ( anche nella sua accezione più ampia) e la previsione dell'art. 90, comma 10, del D.Lgs 81/2008- secondo la quale - ha carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata, per la violazione dell'art. 90,, comma 9- lett e), dell'art. 157, lett. e), del medesimo D.Lgs 81/2008. il legislatore, dunque, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione dell'art. 44, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001.
Fonte: LEGISLAZIONE TECNICA
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